N. 296 ORDINANZA 2 - 6 dicembre 2013

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Procedimento penale - Adozione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, di un provvedimento concernente la sospensione dei termini processuali e sostanziali relativi a procedimento civile - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri proposto dal Giudice istruttore del Tribunale di Padova - Asserito difetto di potestas iudicandi del Pubblico Ministero che non e' parte nel procedimento civile - Difetto dei requisiti soggettivo e oggettivo per la proposizione del ricorso - Inammissibilita'. - Provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova emesso il 12 dicembre 2012. - Costituzione, artt. 25, 101, secondo comma, e 104; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma. (T-130296) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 11-12-2013)

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