N. 301 SENTENZA 2 - 11 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Disciplina statale sull'attivita' libero-professionale intramuraria - Normativa dettagliata, esaustiva ed autoapplicativa che consente solo interventi di attuazione amministrativa - Mancata previsione di una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformita' alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione - Violazione dello statuto speciale che prevede uno speciale regime di adeguamento in materia di sanita' e assistenza sanitaria e ospedaliera, che assegna alle Province autonome un termine di sei mesi per adeguarsi ai principi statali costituenti limiti alla legislazione provinciale, con successivo onere di impugnativa da parte dello Stato delle norme provinciali che non si sono adeguate - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni - Estensione della efficacia della dichiarazione di illegittimita' anche alla Provincia di Bolzano. - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189), art. 2, comma 1, lettere b) e c). - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, commi 1 e 2; (Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, numero 10), 16, 79, 104, e intero Titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268). Sanita' pubblica - Disciplina statale sull'attivita' libero-professionale intramuraria - Prevista decurtazione sino al venti per cento della retribuzione di risultato dei direttori generali a titolo di sanzione per inadempienze non gravi, in caso di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attivita' libero-professionale, secondo le modalita' previste dalla legge - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita lesione della competenza legislativa delle Province in materia sanitaria - Insussistenza - Erroneita' del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189), art. 2, comma 1, lettera h). - Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 9, numero 10). Sanita' pubblica - Prevista costituzione, da parte di ciascuna Regione e di ciascuna Provincia autonoma, di un comitato etico per la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti - Violazione del principio di ragionevolezza, perche' la norma statale non tiene conto della dimensione demografica della Provincia autonoma di Trento, che ammonta a soli cinquecentotrentunomila abitanti - Necessita' di introdurre la disposizione secondo cui «nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico» - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189), art. 12, comma 10. - Costituzione, art. 3. (T-130301) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 18-12-2013)

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