Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Disciplina statale sull'attivita'
libero-professionale intramuraria - Normativa dettagliata,
esaustiva ed autoapplicativa che consente solo interventi di
attuazione amministrativa - Mancata previsione di una clausola di
salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di
Bolzano adeguino la propria legislazione in conformita' alle
disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione - Violazione dello statuto speciale che prevede uno
speciale regime di adeguamento in materia di sanita' e assistenza
sanitaria e ospedaliera, che assegna alle Province autonome un
termine di sei mesi per adeguarsi ai principi statali costituenti
limiti alla legislazione provinciale, con successivo onere di
impugnativa da parte dello Stato delle norme provinciali che non si
sono adeguate - Illegittimita' costituzionale in parte qua -
Assorbimento delle ulteriori questioni - Estensione della efficacia
della dichiarazione di illegittimita' anche alla Provincia di
Bolzano.
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8
novembre 2012, n. 189), art. 2, comma 1, lettere b) e c).
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5; decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, commi 1 e 2;
(Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 9, numero 10), 16, 79, 104, e intero
Titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268).
Sanita' pubblica - Disciplina statale sull'attivita'
libero-professionale intramuraria - Prevista decurtazione sino al
venti per cento della retribuzione di risultato dei direttori
generali a titolo di sanzione per inadempienze non gravi, in caso
di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attivita'
libero-professionale, secondo le modalita' previste dalla legge -
Ricorso della Provincia di Trento - Asserita lesione della
competenza legislativa delle Province in materia sanitaria -
Insussistenza - Erroneita' del presupposto interpretativo - Non
fondatezza della questione.
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8
novembre 2012, n. 189), art. 2, comma 1, lettera h).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, art. 9, numero 10).
Sanita' pubblica - Prevista costituzione, da parte di ciascuna
Regione e di ciascuna Provincia autonoma, di un comitato etico per
la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti - Violazione
del principio di ragionevolezza, perche' la norma statale non tiene
conto della dimensione demografica della Provincia autonoma di
Trento, che ammonta a soli cinquecentotrentunomila abitanti -
Necessita' di introdurre la disposizione secondo cui «nelle Regioni
e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una
popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque
costituito un comitato etico» - Illegittimita' costituzionale in
parte qua.
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8
novembre 2012, n. 189), art. 12, comma 10.
- Costituzione, art. 3.
(T-130301)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 18-12-2013)
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