Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Caccia - Norme della Regione Campania - Autorizzazione agli
appostamenti fissi - Previsione che le province «possono rilasciare
autorizzazioni dando priorita' alle domande di ultrasessantenni, di
inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per
sopravvenuto impedimento fisico non siano piu' in condizioni di
esercitare la caccia in forma vagante» - Previsione non rispettosa,
per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna
fissati dalla conferente normativa statale - Violazione della
competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela
dell'ambiente - Necessita' di adeguare la norma censurata alla
normativa statale nella parte in cui non prevede che
l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso possa essere
richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria
1989-1990 e, solo nel caso in cui si sia verificata una capienza,
dagli ultrasessantenni - Illegittimita' costituzionale in parte
qua.
- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 5, comma
13, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della
Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11
febbraio 1992, n. 157, art. 5, comma 4.
Caccia - Norme della Regione Campania - Protezione della fauna
selvatica - Previsione che sia destinata una quota del territorio
agro-silvo-pastorale regionale non superiore al trenta per cento
del totale - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard
minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente
normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessita' di
adeguare la norma censurata alla normativa statale nella parte in
cui non prevede che la quota di territorio agro-silvo-pastorale
regionale destinata a protezione della fauna selvatica debba essere
non inferiore al venti per cento del totale - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 9, comma 1,
lettera a), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla
legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11
febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 3.
Caccia - Norme della Regione Campania - Protezione della fauna
selvatica - Possibilita' di destinare anche le aree contigue dei
parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della
caccia - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard
minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente
normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Necessita' di
espungere dalla disposizione impugnata le parole "ivi comprese le
aree contigue dei parchi nazionali e regionali" - Illegittimita'
costituzionale parziale.
- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 9, comma 1,
lettera c), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla
legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 6 dicembre
1991, n. 394, art. 32, comma 3.
Caccia - Norme della Regione Campania - Previsione che nel piano
faunistico regionale, proposto dalla Giunta regionale al Consiglio,
sia, tra l'altro, individuato l' "indice minimo di densita'
venatoria regionale" - Previsione non rispettosa, per difetto,
degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati
dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza
legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente -
Necessita' di espungere dalla disposizione censurata la parte in
cui prevede che la Giunta regionale individui nel piano faunistico
da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di
densita' venatoria regionale - Illegittimita' costituzionale in
parte qua.
- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 10, comma
5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della
Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11
febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 3.
Caccia - Norme della Regione Campania - Previsione che la Giunta
regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati
e degli allevamenti, possa autorizzare piani di abbattimento di
esemplari "inselvatichiti di specie domestiche" - Previsione non
rispettosa, per difetto, degli standard minimi e uniformi di tutela
della fauna fissati dalla conferente normativa statale - Violazione
della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela
dell'ambiente - Necessita' di adeguare la norma censurata alla
normativa statale nella parte in cui non prevede che la Giunta
regionale possa autorizzare piani di abbattimento di animali
inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica
dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su
parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 16, comma
5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della
Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11
febbraio 1992, n. 157, art. 2, comma 1.
Caccia - Norme della Regione Campania - Disciplina dei "mezzi per
l'esercizio dell'attivita' venatoria" - Mancata previsione che il
cacciatore debba recuperare i bossoli delle cartucce, conformemente
a quanto stabilito dalla normativa statale - Ricorso del Governo -
Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva
in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Rinvii operati
dalla legge regionale alla norma statale conferente, che consentono
di ritenerla operante - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 20, nel
testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della Regione
Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11
febbraio 1992, n. 157, art. 13, comma 3.
Caccia - Norme della Regione Campania - Disposizione che consente
l'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei
territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano
colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti
il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedi' e
venerdi' - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard
minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente
normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 24, comma
5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della
Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11
febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 8, lettera e).
Caccia - Norme della Regione Campania - Divieto di cacciare nelle
zone colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi
successivi a quest'ultimo - Previsione non rispettosa, per difetto,
degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati
dalla conferente normativa statale - Violazione della competenza
legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente -
Necessita' di adeguare la norma censurata alla normativa statale
nella parte in cui vieta di cacciare nelle zone boschive colpite in
tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziche' per i
dieci anni successivi all'incendio - Illegittimita' costituzionale
in parte qua.
- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 25, comma
1, lettera l), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla
legge della Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 21
novembre 2000, n. 353, art. 10, comma 1.
Caccia - Norme della Regione Campania - Disposizione che consente al
cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della
Regione l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il
territorio agro-silvo-pastorale - Contrasto con la normativa
statale che realizza uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il
territorio in cui e' autorizzato ad esercitare l'attivita'
venatoria - Previsione non rispettosa, per difetto, degli standard
minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dalla conferente
normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, art. 36, comma
2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge della
Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11
febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 5.
(T-130303)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 18-12-2013)
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