N. 222
SENTENZA 2 DICEMBRE 1982
Deposito in cancelleria: 16 dicembre 1982.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 351 del 22 dicembre 1982.
Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Costituzione delle parti - Difensore non abilitato al patrocinio
innanzi alla Corte di cassazione - Esclusione - Razionale scelta del
legislatore in ordine a requisiti professionali necessari - Legge n. 87
dell'11 marzo 1953 - Non viola gli artt. 24 e 33 della Costituzione.
Lavoro - Assicurazione obbligatoria - Sistema della regolazione
successiva - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 28, ultimo comma -
Omessa tempestiva comunicazione, da parte del datore di lavoro,
all'INAIL dell'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti -
Conseguente scelta consentita all'Istituto - Liquidazione del premio
dovuto in base al doppio delle retribuzioni presunte o accertamento
effettivo delle retribuzioni - Non e' violato il principio di
eguaglianza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Amministrazione pubblica - Potere discrezionale riconosciuto da
norma che non consente discriminazioni soggettive - Uso arbitrario -
Non attiene alla legittimita' della norma - Sindacabilita' in sede
giurisdizionale.
(082C0222)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.351 del 22-12-1982)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.