N. 222 SENTENZA 2 - 16 dicembre 1982

N. 222 SENTENZA 2 DICEMBRE 1982 Deposito in cancelleria: 16 dicembre 1982. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 351 del 22 dicembre 1982. Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Costituzione delle parti - Difensore non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione - Esclusione - Razionale scelta del legislatore in ordine a requisiti professionali necessari - Legge n. 87 dell'11 marzo 1953 - Non viola gli artt. 24 e 33 della Costituzione. Lavoro - Assicurazione obbligatoria - Sistema della regolazione successiva - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 28, ultimo comma - Omessa tempestiva comunicazione, da parte del datore di lavoro, all'INAIL dell'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Conseguente scelta consentita all'Istituto - Liquidazione del premio dovuto in base al doppio delle retribuzioni presunte o accertamento effettivo delle retribuzioni - Non e' violato il principio di eguaglianza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Amministrazione pubblica - Potere discrezionale riconosciuto da norma che non consente discriminazioni soggettive - Uso arbitrario - Non attiene alla legittimita' della norma - Sindacabilita' in sede giurisdizionale. (082C0222) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.351 del 22-12-1982)

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