N. 201 SENTENZA 21 - 29 aprile 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento - Liquidazione coatta amministrativa - Impugnazione dei crediti ammessi - Decorrenza - Data del deposito in cancelleria da parte del commissario liquidatore dell'elenco dei crediti anziche' da quella di ricezione dell'avviso dell'avvenuto deposito ai singoli interessati - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 155/1980 e 102/1986 in materia di analoga "impugnazione" dei crediti ammessi nella procedura fallimentare per l'"opposizione" dei crediti esclusi od ammessi con riserva - Illegittimita' costituzionale. (R.-D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209, secondo comma) (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). (093C0468) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 5-5-1993)

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