N. 205 SENTENZA 21 - 29 aprile 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - G.I.P. - Ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per "infermita' psichica" - Preclusione al giudice di valutazione delle attenuanti e di comparazione con le aggravanti ai fini dell'applicazione della determinazione della durata minima del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Richiamo alla sentenza della Corte n. 233/1984 - Richiesta di sentenza additiva - Pregiudizialita' della sottoposizione a verifica di costituzionalita' dell'art. 425 del c.p.p. (cfr. sentenza n. 41/1993 dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 425, primo comma, del c.p.p.) - Carenza del presupposto normativo sul quale le censure sono fondate - Non fondatezza. (C.P.P., art. 426, lett. c)). (Cost., artt. 3 e 24). (093C0472) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 5-5-1993)

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