N. 295 SENTENZA 24 giugno - 1 luglio 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Regioni Lombardia ed Umbria - Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - Autorizzazione al Governo a porre norme in materia - Presunta violazione della autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 548/1989 e 13/1960 - Inammissibilita' del ricorso della regione Umbria - Non fondatezza delle questioni sollevate dalla regione Lombardia - Cessazione della materia del contendere per la questione di legittimita' circa la voce 41 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali. (D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, voci 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, sub 1, 17, 18, 23, 25, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 46). (Cost., artt. 76, 117 e 118). (093C0727) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 7-7-1993)

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