N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 giugno 1993

N. 30 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 1993 (della regione Calabria) Prorogatio - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Obbligo delle regioni a statuto ordinario di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali stabiliti dal decreto-legge impugnato ed applicabilita' immediata delle norme del medesimo fino all'assolvimento di detto obbligo da parte delle regioni - Previsione altresi': a) della cessazione dalle funzioni con la scadenza del mandato; b) di un periodo massimo di proroga di quarantacinque giorni; c) della sostituzione da parte del presidente del collegio nei confronti del collegio inadempiente - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici (gia' esercitata dalla regione ricorrente con legge 5 agosto 1992, n. 13) con incisione sulle norme legislative e statutarie che assegnano competenze ad organi collegiali regionali, nonche' sulla potesta' statutaria delle regioni e sulla disciplina costituzionale del consiglio, della giunta e del presidente - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992 nonche' ai ricorsi nn. 17 e 28 del 1993 proposti dalla stessa regione avverso decreti-legge (decaduti) di contenuto sostanzialmente identico a quello in questione. (D.L. 20 maggio 1993, n. 150). (Cost., artt. 77, 117, 118, 121 e 122). (093C0715) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 21-7-1993)

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