N. 348 SENTENZA 11 giugno - 28 luglio 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Beni in genere - Disposizioni per l'alienazione di beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica - Convocazione di una "Conferenza" cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici - Potere della "Conferenza" di apportare modifiche ai programmi di alienazione senza la necessita' di ulteriori deliberazioni riguardo agli interventi dell'ente locale, in deroga all'art. 27 della legge n. 142/1990 - Lamentata violazione delle competenze regionali - Intervenuta modificazione legislativa - Cessazione della materia del contendere. (D.-L. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992, n. 35, art. 2, sedicesimo comma). (Cost., artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 128; statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5). Beni in genere - Disposizioni per l'alienazione di beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica - Istituzione di una "Conferenza" cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici - Potere della "Conferenza" di apportare modifiche ai programmi di alienazione senza la necessita' di ulteriori deliberazioni riguardo agli interventi degli enti locali - Attribuzione all'approvazione assunta all'unanimita' dalla "Conferenza", di efficacia sostitutiva degli atti di partecipazione al procedimento amministrativo previsti dalle leggi statali - Lamentata violazione delle competenze della regione Emilia-Romagna e della provincia autonoma di Trento in materia di edilizia e urbanistica - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.-L. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992, n. 35, art. 2, dodicesimo, quindicesimo e diciassettesimo comma). (Cost., artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 128; statuto speciale regione Trentino Alto-Adige, artt. 8, nn. 3, 5 e 6; 9, n. 10; e 16). Beni in genere - Disposizioni per l'alienazione di beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica - Attribuzione all'approvazione assunta all'unanimita' dalla "Conferenza", di efficacia sostitutiva degli atti di partecipazione al procedimento amministrativo previsti dalle leggi regionali e statali - Lamentata violazione dell'autonomia speciale della regione Friuli-Venezia Giulia - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.-L. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992, n. 35, art. 2, diciassettesimo comma). (Statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5) (093C0871) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 4-8-1993)

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