N. 566 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 1993

N. 566 Ordinanza emessa il 7 luglio 1993 dalla pretura di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, nel procedimento penale a carico di Forte Carlo ed altri. Caccia - Esercizio dell'attivita' venatoria nei confronti di specie protette (nel caso: capriolo di eta' inferiore all'anno) effettuato da soggetti muniti dei relativi provvedimenti autorizatori (licenza di porto di fucile rilasciata a seguito di autorizzazione regionale) - Impossibilita' di ritenere sussistente, nel caso, il reato di furto venatorio, essendo tale condotta, a norma delle nuove disposizioni sulla caccia, punita con la sola ammenda - Conseguente possibilita' di estinguere il reato mediante oblazione - Prospettata illegittimita' costituzionale sotto diversi e molteplici profili (irragionevolezza, tutela dell'ambiente, conformita' al diritto internazionale riconosciuto, tutela della famiglia e della proprieta' privata) - Riproposizione, con estensione a norma in precedenza non impugnata, di questione gia' dichiarata inammissibile sulla base di argomentazioni non condivise dal giudice a quo. (Legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma, 21, primo e secondo comma, e 22, secondo e terzo comma; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, secondo comma, 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma, 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma, 22, primo, secondo, settimo e nono comma, e 30, terzo comma). (Cost., artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101). (093C0955) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 29-9-1993)

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