N. 788 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio - 15 dicembre 1993

N. 788 Ordinanza emessa il 13 maggio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 dicembre 1993) dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Zeni Angela e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Diritto alle prestazioni previdenziali - Termine di decadenza (10 anni) per l'impugnativa in giudizio dei provvedimenti dell'I.N.P.S. - Qualificazione di tale termine, di natura procedimentale per consolidata giurisprudenza, in termine decadenziale di natura sostanziale - Prevista retroattivita' di tale disposizione tranne che per i processi gia' in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 - Incidenza sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia riguardo a coloro che non hanno promosso il giudizio, del tutto ingiustificatamente discriminati, per di piu', rispetto a quelli che, invece, l'abbiano gia' promosso - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 246/1992 (di non fondatezza di analoghe questioni) non condivisa dal giudice remittente. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 432; d.l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo comma, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166). (Cost., artt. 3 e 38). (094C0011) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 19-1-1994)

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