N. 360 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 1993- 30 maggio 1994

N. 360 Ordinanza emessa il 21 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 maggio 1994) dalla corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, sul ricorso proposto da Tristano Giuseppe contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altra. Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che: a) per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza; b) le pensioni spettanti ai magistrati ordinari e categorie assimilate, collocati a riposo anteriormente al 1 luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti alla stessa data, con esclusione degli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2, legge n. 27/1981; c) gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti pensionistici - Mancata previsione di un meccanismo d'adeguamento automatico delle pensioni - Elusione del giudicato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 501/1988. (Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 1, sesto comma, e 2, primo comma). (Cost., artt. 24 e 136). (094C0673) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 22-6-1994)

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