N. 338 SENTENZA 19 - 25 luglio 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Riconoscimento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e relativa revoca - Previsto parere della Conferenza Stato-regioni - Mancata previsione del parere delle regioni direttamente interessate - Conseguente sottrazione di una competenza consultiva regionale - Contrasto con i principi della legge delega - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.-Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 2, secondo comma). (Cost., artt. 76 e 117, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421). Sanita' pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Estensione per legge delle loro finalita' di ricerca non solo nel campo medico ma anche in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari - Qualificazione, ex lege, delle strutture e dei presidi ospedalieri come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione - Lamentato eccesso di delega - Esclusione - Desumibilita' dei principi direttivi della legge di delega del suo intero testo - Contestata previsione di un obbligo per la regione di finanziamento di istituti sul cui riconoscimento, organizzazione e gestione non ha influenza - Esclusione - Partecipazione delle regioni al riconoscimento e, per la parte assistenziale, alla gestione degli istituti - Non fondatezza delle quetioni. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 1, primo e terzo comma). (Cost., artt. 76, 117, 118 e 119, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421). Sanita' pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Attivita' di controllo esercitata dal Ministro della sanita' - Previsto regolamento governativo per la disciplina degli atti e dei relativi procedimenti da sottoporre al controllo - Mancato coinvolgimento della regione - Esclusione - Attribuzione dei poteri di controllo in rapporto alle rispettive competenze - Spettanza alla regione di quelle attinenti all'assistenza - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 2, commi primo, lett. c), e terzo, lett. d)). (Cost., artt. 117, 118 e 119). Sanita' pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Contestata previsione di un finanziamento a carico della regione senza corrispondente possibilita' di programmazione e di controllo per l'attivita' sanitaria - Conseguente lamentata lesione dei principi della delega e delle competenze regionali - Esclusione - Ripartizione del regime finanziario secondo le rispettive competenze - Attribuzione in percentuale (max 80 per cento) del finanziamento alla regione per la parte assistenziale in misura determinata dalla stessa - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 6, terzo e quinto comma). (Cost., artt. 76, 117, 118 e 119, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421). Sanita' pubblica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Possibilita' di adozione da parte del Governo di provvedimenti, anche in assenza del previsto parere della Conferenza Stato-regioni, decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta - Lamentata mancanza di garanzie procedimentali per le regioni - Esclusione - Sussistenza, per il Governo, anche in assenza di una esplicita previsione, in base al principio di leale collaborazione, di un dovere di correttezza riguardo alla tempestiva convocazione della Conferenza, e di un obbligo di motivazione in rapporto alla mancata espressione del parere o dell'intesa - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, art. 7, primo e settimo comma). (Cost., artt. 117, 118 e 119). (094C0890) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 3-8-1994)

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