N. 354 SENTENZA 19 - 27 luglio 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Regione Trentino-Alto Adige - Riordino della disciplina in materia - Qualificazione come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica di tutte le disposizioni introdotte dagli artt. 1, primo e quarto comma; 6, primo e secondo comma; 10, 11, 12, 13 e 14, primo comma; 15, 16, 17 e 18 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) e non dei soli principi da esse desumibili Violazione del principio per cui, ai fini dell'individuazione dei principi di riforma economico-sociale, non e' sufficiente la qualificazione operata dal legislatore ma occorre verificare gli aspetti sostanziali della normativa (cfr. sentenze nn. 219/1984, 355/1993, 349/1991, 85/1990, 1033/1988, 99/1987) Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento di altri profili. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 19, secondo comma, come sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 20). (Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, n. 29; 9, primo comma, n. 10; 16; Cost., art. 76, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1, primo comma) (094C0897) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 3-8-1994)

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