N. 357 SENTENZA 19 - 27 luglio 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Condannati per taluni gravi delitti (nella specie: associazione per delinquere di stampo mafioso) - Divieto di concessione di benefici (affidamento al servizio sociale, semiliberta' ecc.) - Eccezioni - Possibilita' che i benefici siano concessi, oltre che nei casi di collaborazione con la giustizia, ai detenuti o internati ai quali, anche se la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante, sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62, n. 6, o 114, ovvero la disposizione dell'art. 116 codice penale, purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata - Esclusione dai benefici, invece, nell'ipotesi, sostanzialmente equivalente, in cui, ricorrendo quest'ultima condizione, pur non essendo stata applicata nessuna delle su indicate disposizioni, la limitata partecipazione al fatto, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione la giustizia - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento di altri profili. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, come sostituito dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 15, primo comma, lett. a)). (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27). Ordinamento penitenziario - Condannati per taluni gravi delitti (nella specie: associazione per delinquere di stampo mafioso) - Esclusione dai benefici se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 58-ter ordinamento penitenziario (collaborazione con la giustizia) - Lamentata irragionevole discriminazione tra condannati - Denunciato contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena con incidenza sul diritto di difesa e sul principio di irretroattivita' della legge penale - Sopravvenuta superfluita' della questione a seguito della decisione di illegittimita' costituzinale sopra indicata - Inammissibilita'. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo periodo, come sostituito dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 15, primo comma, lett. a)). (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27). (094C0900) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 3-8-1994)

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