N. 110 SENTENZA 23 marzo - 6 aprile 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento - Amministrazione controllata - Limite temporale (biennale annuale) per l'esercizio dell'azione revocatoria in relazione a determinati atti compiuti dal fallito nel c.d. periodo sospetto - Individuazione nella "dichiarazione di fallimento" del momento iniziale per il computo - Richiamo alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione in materia - Sostanziale unicita' ontologica delle situazioni a raffronto - Ragionevolezza - Discrezionalita' legislativa - Parita' di trattamento tra tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice - Non fondatezza. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67). (Cost., artt. 3, 24 e 41). (095C0414) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 12-4-1995)

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