Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Amministrazione pubblica - Regione Toscana - Funzioni di polizia
amministrativa - Ripartizione tra Stato e regioni del potere di
irrogare le sanzioni amministrative - Ripartizione delle competenze
in relazione alle materie cui le sanzioni si riferiscono -
Presentazione al prefetto anziche' all'ufficio regionale competente
del rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni riguardanti
le imprese artigiane - Trasmissione all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziche'
all'ufficio regionale competente, del rapporto relativo alle
violazioni in materia di disciplina dell'agriturismo - Richiamo alla
sentenza della Corte n. 1034/1988 - Materie riservate e/o delegate
alle regioni - Illegittimita' costituzionale - Non fondatezza.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17- quinquies, introdotto
dall'art. 3, primo comma, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480; legge 5
dicembre 1985, n. 730, art. 8-bis, introdotto dall'art. 12, secondo
comma, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480).
(Cost., artt. 76, 117 e 118).
(095C0443)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 12-4-1995)
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