N. 115 SENTENZA 23 marzo - 7 aprile 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Amministrazione pubblica - Regione Toscana - Funzioni di polizia amministrativa - Ripartizione tra Stato e regioni del potere di irrogare le sanzioni amministrative - Ripartizione delle competenze in relazione alle materie cui le sanzioni si riferiscono - Presentazione al prefetto anziche' all'ufficio regionale competente del rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni riguardanti le imprese artigiane - Trasmissione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziche' all'ufficio regionale competente, del rapporto relativo alle violazioni in materia di disciplina dell'agriturismo - Richiamo alla sentenza della Corte n. 1034/1988 - Materie riservate e/o delegate alle regioni - Illegittimita' costituzionale - Non fondatezza. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17- quinquies, introdotto dall'art. 3, primo comma, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480; legge 5 dicembre 1985, n. 730, art. 8-bis, introdotto dall'art. 12, secondo comma, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480). (Cost., artt. 76, 117 e 118). (095C0443) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 12-4-1995)

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