N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 1994- 1 aprile 1995

N. 202 Ordinanza emessa il 1 luglio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1 aprile 1995) dalla commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto da Piccin Carlo contro l'Intendenza di finanza di Treviso Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilita', con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata, delle indennita' di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonche' di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Assoggettamento a imposizione fiscale con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacita' contributiva. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma). (Cost., artt. 3 e 53). (095C0429) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 19-4-1995)

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