N. 202
ORDINANZA (Atto di promovimento)
1 luglio 1994- 1 aprile 1995
N. 202
Ordinanza emessa il 1 luglio 1994 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 1 aprile 1995) dalla commissione tributaria di
primo grado di Treviso sul ricorso proposto da Piccin Carlo contro
l'Intendenza di finanza di Treviso
Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilita',
con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore
della norma impugnata, delle indennita' di esproprio o somme
percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di
procedimenti espropriativi, nonche' di somme comunque dovute per
effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni
d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati
a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale
pubblica - Assoggettamento a imposizione fiscale con legge
retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i
loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto
essere indici di capacita' contributiva.
(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo,
ottavo e nono comma).
(Cost., artt. 3 e 53).
(095C0429)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 19-4-1995)
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