N. 143 SENTENZA 4 maggio 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Finanza pubblica - Istituzione per l'anno 1992 di un'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali - Previsione di una ritenuta del 6 per mille alla data del 9 luglio 1992 - Prelievo su depositi costituenti peculiari indici di capacita' contributiva con incisione attraverso un'aliquota limitata e non ablativa del patrimonio del soggetto - Discrezionalita' legislativa - Imposizione una tantum - Irrilevanza della eventuale non coincidenza fra titolare del deposito effettivo e titolare dei mezzi finanziari - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di progressivita' dell'imposta (vedi sentenze nn. 120/1972 e 263/1994) - Necessario e non irragionevole bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettivita' e tutela delle ragioni del contribuente - Non fondatezza. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359). (Cost., artt. 3, 47 e 53). (095C0546) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 10-5-1995)

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