Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Finanza pubblica - Istituzione per l'anno 1992 di un'imposta
straordinaria sui depositi bancari e postali - Previsione di una
ritenuta del 6 per mille alla data del 9 luglio 1992 - Prelievo su
depositi costituenti peculiari indici di capacita' contributiva con
incisione attraverso un'aliquota limitata e non ablativa del
patrimonio del soggetto - Discrezionalita' legislativa - Imposizione
una tantum - Irrilevanza della eventuale non coincidenza fra titolare
del deposito effettivo e titolare dei mezzi finanziari - Richiamo
alla giurisprudenza della Corte in materia di progressivita'
dell'imposta (vedi sentenze nn. 120/1972 e 263/1994) - Necessario e
non irragionevole bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie
della collettivita' e tutela delle ragioni del contribuente - Non
fondatezza.
(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, come sostituito dalla legge di
conversione 8 agosto 1992, n. 359).
(Cost., artt. 3, 47 e 53).
(095C0546)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 10-5-1995)
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