Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Indennita' integrativa speciale - Dipendenti degli
enti pubblici non economici e dipendenti di tutte le altre
amministrazioni pubbliche - Minore percentuale di computo
dell'indennita' - Presunta irragionevolezza della discriminazione -
Ritenuta irrazionalita' della deroga a favore dello Stato al
principio fondamentale di liquidazione dei debiti liquidi ed
esigibili - Identica questione gia' dichiarata non fondata dalla
Corte con sentenza n. 103/1995 - Norma tendenzialmente satisfattiva
delle aspettative dei pubblici dipendenti in attesa di una
complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari
comparti della p.a. - Adeguata e sufficiente tempestivita' della
risposta data dal legislatore alle suddette aspettative - Manifesta
infondatezza.
(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, primo comma, lettere a) e
b), 2, quarto comma, 3 e 4).
(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38,
97, 103 e 113).
(095C0663)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 7-6-1995)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.