Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Libere professioni - Psicologi - Attivita' psicoterapeutica -
Esercizio subordinato ad apposita specializzazione post lauream -
Prima applicazione della legge - Ammissione degli iscritti all'albo
in possesso di specifici requisiti diversi ed ulteriori -
Discrezionalita' legislativa - Salvaguardia delle posizioni pregresse
- Ragionevolezza - Non fondatezza.
(Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 35, primo comma).
(Cost., artt. 3, 32 e 35).
(095C1015)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 23-8-1995)
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