N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 gennaio 1997

N. 18 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 gennaio 1997 (del presidente della regione siciliana) Istruzione pubblica - Disposizioni di legge collegata alla legge finanziaria - Prevista riorganizzazione della rete scolastica attraverso piani organici, da adottarsi con decreti definitivi dei provveditori agli studi, di aggregazione, fusione ed anche soppressione di scuole e di istituti di ogni ordine e grado (eccetto i conservatori di musica, ecc.) - Dichiarata inapplicabilita' delle norme della stessa legge (art. 1, commi da 70 a 80) che tale riorganizzazione prevedono, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, e non anche, ingiustificatamente, per la regione siciliana - Incidenza sulla competenza legislativa della stessa in materia (esclusiva riguardo alla istruzione elementare, e concorrente riguardo alla istruzione media ed universitaria) e sulle relative funzioni amministrative, alla stessa da tempo interamente trasferite - Mancata partecipazione del presidente della regione alle sedute del Consiglio dei Ministri nelle quali il disegno di legge in questione e' stato deliberato - Richiamo alle sentenze nn. 1/1968 e 140/1977. Finanza regionale - Disposizioni di legge collegata alla legge finanziaria - Previsione che le entrate derivanti, in base ai commi da 135 a 165 dell'art. 2 ed alle altre disposizioni di natura tributaria della stessa legge, da interventi effettuati in varie forme, su diversi tipi di imposizioni, sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio di bilancio assunti in sede comunitaria - Mancanza, in tali entrate, del carattere di "novita'", requisito indefettibile, secondo i principi stabiliti dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la Sicilia in materia finanziaria emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, perche' possa considerarsi legittima la devoluzione allo Stato dei proventi dei tributi riscossi nell'ambito del territorio regionale - Conseguente lamentata violazione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana, nonche' dei principi della certezza del diritto e della leale cooperazione tra Stato e regioni - Mancata partecipazione del presidente della regione siciliana alle sedute del Consiglio dei Ministri nelle quali il disegno di legge in questione e' stato deliberato - Richiamo alle sentenze nn. 81/1987, 429/1996, 1/1968 e 140/1977. Finanza regionale - Disposizioni di legge collegata alla legge finanziaria - Prevista attuazione, da parte della regione siciliana, con propria legge, dei decreti legislativi di cui ai commi da 143 a 149 dello stesso art. 3, relativi alla istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IREP) - Denunciata incidenza sulla autonomia finanziaria della regione siciliana garantita dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, che attribuiscono alla regione il potere di istituire tributi propri, nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato - Mancata partecipazione del presidente della regione alle sedute del Consiglio dei Ministri nelle quali il disegno di legge in questione e' stato deliberato - Richiamo alle sentenze nn. 1/1968 e 140/1977. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, comma 85, 2, comma 154, 3, commi 158 e 216). (Statuto regione siciliana, artt. 14, lett. r), 17, lett. d), 20, 21, comma 3, e 36). (097C0120) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 12-3-1997)

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