N. 18
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
30 gennaio 1997
N. 18
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 gennaio 1997 (del presidente della regione
siciliana)
Istruzione pubblica - Disposizioni di legge collegata alla legge
finanziaria - Prevista riorganizzazione della rete scolastica
attraverso piani organici, da adottarsi con decreti definitivi dei
provveditori agli studi, di aggregazione, fusione ed anche
soppressione di scuole e di istituti di ogni ordine e grado
(eccetto i conservatori di musica, ecc.) - Dichiarata
inapplicabilita' delle norme della stessa legge (art. 1, commi da
70 a 80) che tale riorganizzazione prevedono, per la regione Valle
d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, e non
anche, ingiustificatamente, per la regione siciliana - Incidenza
sulla competenza legislativa della stessa in materia (esclusiva
riguardo alla istruzione elementare, e concorrente riguardo alla
istruzione media ed universitaria) e sulle relative funzioni
amministrative, alla stessa da tempo interamente trasferite -
Mancata partecipazione del presidente della regione alle sedute
del Consiglio dei Ministri nelle quali il disegno di legge in
questione e' stato deliberato - Richiamo alle sentenze nn. 1/1968
e 140/1977. Finanza regionale - Disposizioni di legge collegata
alla legge finanziaria - Previsione che le entrate derivanti, in
base ai commi da 135 a 165 dell'art. 2 ed alle altre disposizioni
di natura tributaria della stessa legge, da interventi effettuati
in varie forme, su diversi tipi di imposizioni, sono riservate
all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio
del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di
riequilibrio di bilancio assunti in sede comunitaria - Mancanza,
in tali entrate, del carattere di "novita'", requisito
indefettibile, secondo i principi stabiliti dalle norme di
attuazione dello statuto speciale per la Sicilia in materia
finanziaria emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, perche'
possa considerarsi legittima la devoluzione allo Stato dei
proventi dei tributi riscossi nell'ambito del territorio regionale
- Conseguente lamentata violazione dell'autonomia finanziaria
della regione siciliana, nonche' dei principi della certezza del
diritto e della leale cooperazione tra Stato e regioni - Mancata
partecipazione del presidente della regione siciliana alle sedute
del Consiglio dei Ministri nelle quali il disegno di legge in
questione e' stato deliberato - Richiamo alle sentenze nn.
81/1987, 429/1996, 1/1968 e 140/1977. Finanza regionale -
Disposizioni di legge collegata alla legge finanziaria - Prevista
attuazione, da parte della regione siciliana, con propria legge,
dei decreti legislativi di cui ai commi da 143 a 149 dello stesso
art. 3, relativi alla istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IREP) - Denunciata incidenza sulla autonomia
finanziaria della regione siciliana garantita dallo statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione, che attribuiscono
alla regione il potere di istituire tributi propri, nei limiti dei
principi del sistema tributario dello Stato - Mancata
partecipazione del presidente della regione alle sedute del
Consiglio dei Ministri nelle quali il disegno di legge in
questione e' stato deliberato - Richiamo alle sentenze nn. 1/1968
e 140/1977. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, comma 85,
2, comma 154, 3, commi 158 e 216).
(Statuto regione siciliana, artt. 14, lett. r), 17, lett. d), 20, 21,
comma 3, e 36).
(097C0120)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 12-3-1997)
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