N. 61 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 dicembre 1997

N. 61 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 29 dicembre 1997 (della regione Veneto) Caccia - Attuazione della direttiva CEE 409/79 del 2 aprile 1979 (recepita con l'art. 1 della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157), concernente la conservazione degli uccelli selvatici - D.P.C.M. 27 settembre 1997, concernente a sua volta le modalita' di esercizio delle deroghe alle limitazioni e ai divieti stabiliti dagli artt. 5, 6, 7 ed 8 della direttiva, previste dall'art. 9 della stessa - Impugnazione di tale provvedimento nella parte in cui, pur prevedendo che le deroghe possano venire adottate dalle regioni, richiede come necessaria al riguardo una intesa delle regioni con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole - Asserita impossibilita' che una cosi' accentuata menomazione alla competenza spettante alle regioni, in base a quelle ad esse attribuita dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di caccia, in forza degli artt. 6 e 99 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e, in particolare, dall'art. 9, commi 2 e 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86 - secondo il quale le regioni, anche a statuto ordinario, possono dare attuazione alle direttive comunitarie che abbiano ad oggetto una competenza regionale, trovando come unico limite le disposizioni di principio dettate dalla legge statale e da questa dichiarate inderogabili - sia legittimamente stabilita da un provvedimento di mera natura regolamentare - come quello denunciato - non certo qualificabile, in mancanza dei presupposti necessari, come atto governativo di indirizzo e coordinamento - Asserita impossibilita', altresi', che il decreto in questione trovi fondamento e giustificazione nell'art. 18, comma 3, della su citata legge n. 157 del 1992, circa i poteri dello Stato riguardo alla determinazione e variazione degli elenchi delle specie cacciabili - il quale, non ricollegabile, com'e', in nessun modo, alla direttiva comunitaria, non puo' essere considerato come norma individuativa del soggetto competente a disporre le deroghe da essa contemplate - ne' in un prevalente interesse nazionale, da ritenersi ormai sicuramente sovrastato e assorbito, anche per il carattere prevalentemente migratorio della avifauna selvatica, dalla predominante rilevanza, in materia, di un interesse comunitario sovranazionale, oltre che dalla necessita' di tener conto, riguardo alle deroghe, della diversita' e mutevolezza delle situazioni locali - Riferimenti alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996, 1002 del 1988 e 577 del 1990. Caccia - Ordinanze Commissione di controllo sugli atti della regione Veneto, nn. 3242 e 3243, del 20 ottobre 1997, di annullamento delle delibere della Giunta regionale nn. 3401 e 3402 del 7 ottobre 1997, con le quali, in applicazione, per la stagione venatoria 1997-98, della deroga prevista dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409 del 1979, si era consentita, per la stagione venatoria 1997-98, la caccia di alcune specie di volatili (fringuello, peppola, ecc.) non ricomprese nell'elenco di quelle per le quali la normativa comunitaria ammette in via generale il prelievo venatorio - Lamentata incidenza sulla competenza spettante alla regione in materia, in base ai precetti costituzionali e alle disposizioni di legge sopra richiamati riguardo all'altra suesposta questione, e dagli impugnati provvedimenti del CO.RE.CO. illegittimamente ritenuta nel tutto carente, in contraddizione anche con il decreto del Presidente del Consiglio - oggetto dell'altra suddetta questione - con il quale una competenza delle regioni in ordine alle suddette deroghe, e' stata, anche se solo in parte, riconosciuta. (D.P.C.M. 27 settembre 1997; Ordinanze del Commissario del Governo della regione Veneto 20 ottobre 1997, nn. 3242-3243). (Cost., artt. 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 6 e 99; legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9, commi 2 e 3). (098C0002) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 21-1-1998)

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