N. 62
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
29 dicembre 1997
N. 62
Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il
29 dicembre 1997 (della provincia autonoma di Trento)
Ambiente (Tutela dell') - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 -
Regolamento recante attuazione della direttiva CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della
flora e della fauna selvatiche, emanato con d.P.R. 8 settembre
1997, n. 357 - Impugnazione della disciplina adottata in detto
regolamento nel suo intero testo e segnatamente delle norme degli
artt. 1, comma 4, 3, commi 1, 2 e 3; 5 (ivi compreso il richiamato
allegato G); 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1 e 3; 11; 12;
15 e 16 (in quanto applicabili, quali in piu' punti del decreto
vengono dichiarate, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome), con cui si attribuiscono rilevanti competenze
al Ministero dell'ambiente riguardo: a) alla designazione di vari
tipi di habitat, da individuarsi dalle regioni e dalle province
autonome, quali "Zone speciali di conservazione"; b) alla
emanazione di direttive per la gestione delle aree di collegamento
ecologico funzionale; c) alla valutazione di impatto ambientale
(anche per le zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge-quadro
sulla caccia n. 157 del 1992) di piani territoriali, urbanistici e
di settore proposti; d) alla definizione di linee guida per il
monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli
habitat naturali di interesse comunitario; e) alla promozione di
ricerche e alla indicazione delle misure necessarie perche' le
catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo
impatto negativo sulle specie in questione; f) alla adozione di
adeguate misure affinche' il prelievo, nell'ambiente naturale,
degli esemplari di fauna e di flora selvatiche di cui all'allegato
E, ed il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento
di dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente; g) ai
poteri di deroga ai divieti generali in materia di caccia; h) alla
reintroduzione di specie animali e vegetali di cui all'allegato D
della direttiva comunitaria e alla introduzione di specie non
locali; i) all'esercizio da parte del Corpo forestale dello Stato
delle azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del
regolamento; l) a un potere regolamentare permanente di
recepimento di future modifiche agli allegati della direttiva
comunitaria - Denunciato contrasto di tali disposizioni, ad
eccezione di quelle suscettibili di essere interpretate nel senso
che i compiti ministeriali da esse conferiti consistano
esclusivamente nella formalizzazione e trasmissione di
determinazioni sostanziali assunte in sede locale, con i principi
desumibili, in base agli artt. 8, nn. 5, 6, 15, 16 e 21, e 16
dello statuto speciale - che in materia di tutela dell'ambiente
attribuiscono alle province autonome una competenza primaria -
dagli artt. 7 delle Norme di attuazione statutaria emanate con
d.P.R. 19 novembre 1986, n. 526, 4 e 9 della legge 9 marzo 1989,
n. 86, e dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, in forza dei quali,
riguardo all'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie
di loro esclusiva competenza, le province autonome sono tenute,
nei limiti stabiliti dallo statuto speciale, ad adeguarsi alle
leggi statali, ma non ai regolamenti, che per l'attuazione delle
direttive comunitarie possono bensi', anch'essi, venire emanati
dallo Stato, ma solo, essendo immediatamente sostituibili dalla
normativa locale, con un'efficacia suppletiva e provvisoria -
Mentre e' senz'altro da escludersi, - anche per la omissione, da
parte dello Stato, della consultazione con le province autonome
richiesta dall'art. 3, comma 3, delle Norme di attuazione
statutaria emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - che il
regolamento in questione possa qualificarsi come atto di indirizzo
e coordinamento - Lamentata violazione, altresi', per quelle delle
contestate norme in cui si prevede che il Ministero dell'ambiente
acquisisca i pareri del Ministero per le politiche agricole e
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ma non quelli delle
regioni, con il principio di leale collaborazione tra Stato e
regioni (posto a sua volta dall'art. 5 della Costituzione) -
Rilevata impossibilita', infine, per alcune altre delle
disposizioni del regolamento in questione, di ricollegarle, e
quindi di considerarle attuative, della richiamata direttiva
comunitaria - Riferimenti alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996.
(D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intero testo e segnatamente artt.
1, comma 4; 3, commi 1, 2 e 3; 5 (ivi compreso il richiamato
allegato G); 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1 e 3; 11; 12;
15 e 16).
(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 5, n. 6, n. 15, n. 16, n.
21, e 16; d.P.R. 19 novembre 1986, n. 526, art. 7; legge 9 marzo
1989, n. 86, artt. 4 e 9; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3,
comma 3; Cost., art. 5).
(098C0003)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 21-1-1998)
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