N. 62 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 dicembre 1997

N. 62 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 29 dicembre 1997 (della provincia autonoma di Trento) Ambiente (Tutela dell') - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche, emanato con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Impugnazione della disciplina adottata in detto regolamento nel suo intero testo e segnatamente delle norme degli artt. 1, comma 4, 3, commi 1, 2 e 3; 5 (ivi compreso il richiamato allegato G); 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1 e 3; 11; 12; 15 e 16 (in quanto applicabili, quali in piu' punti del decreto vengono dichiarate, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome), con cui si attribuiscono rilevanti competenze al Ministero dell'ambiente riguardo: a) alla designazione di vari tipi di habitat, da individuarsi dalle regioni e dalle province autonome, quali "Zone speciali di conservazione"; b) alla emanazione di direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale; c) alla valutazione di impatto ambientale (anche per le zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge-quadro sulla caccia n. 157 del 1992) di piani territoriali, urbanistici e di settore proposti; d) alla definizione di linee guida per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario; e) alla promozione di ricerche e alla indicazione delle misure necessarie perche' le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione; f) alla adozione di adeguate misure affinche' il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari di fauna e di flora selvatiche di cui all'allegato E, ed il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento di dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente; g) ai poteri di deroga ai divieti generali in materia di caccia; h) alla reintroduzione di specie animali e vegetali di cui all'allegato D della direttiva comunitaria e alla introduzione di specie non locali; i) all'esercizio da parte del Corpo forestale dello Stato delle azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del regolamento; l) a un potere regolamentare permanente di recepimento di future modifiche agli allegati della direttiva comunitaria - Denunciato contrasto di tali disposizioni, ad eccezione di quelle suscettibili di essere interpretate nel senso che i compiti ministeriali da esse conferiti consistano esclusivamente nella formalizzazione e trasmissione di determinazioni sostanziali assunte in sede locale, con i principi desumibili, in base agli artt. 8, nn. 5, 6, 15, 16 e 21, e 16 dello statuto speciale - che in materia di tutela dell'ambiente attribuiscono alle province autonome una competenza primaria - dagli artt. 7 delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 19 novembre 1986, n. 526, 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, in forza dei quali, riguardo all'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di loro esclusiva competenza, le province autonome sono tenute, nei limiti stabiliti dallo statuto speciale, ad adeguarsi alle leggi statali, ma non ai regolamenti, che per l'attuazione delle direttive comunitarie possono bensi', anch'essi, venire emanati dallo Stato, ma solo, essendo immediatamente sostituibili dalla normativa locale, con un'efficacia suppletiva e provvisoria - Mentre e' senz'altro da escludersi, - anche per la omissione, da parte dello Stato, della consultazione con le province autonome richiesta dall'art. 3, comma 3, delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - che il regolamento in questione possa qualificarsi come atto di indirizzo e coordinamento - Lamentata violazione, altresi', per quelle delle contestate norme in cui si prevede che il Ministero dell'ambiente acquisisca i pareri del Ministero per le politiche agricole e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ma non quelli delle regioni, con il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni (posto a sua volta dall'art. 5 della Costituzione) - Rilevata impossibilita', infine, per alcune altre delle disposizioni del regolamento in questione, di ricollegarle, e quindi di considerarle attuative, della richiamata direttiva comunitaria - Riferimenti alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996. (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intero testo e segnatamente artt. 1, comma 4; 3, commi 1, 2 e 3; 5 (ivi compreso il richiamato allegato G); 6; 7, comma 2; 8, comma 5; 10, commi 1 e 3; 11; 12; 15 e 16). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 5, n. 6, n. 15, n. 16, n. 21, e 16; d.P.R. 19 novembre 1986, n. 526, art. 7; legge 9 marzo 1989, n. 86, artt. 4 e 9; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3, comma 3; Cost., art. 5). (098C0003) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 21-1-1998)

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