N. 63
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
30 dicembre 1997
N. 63
Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il
30 dicembre 1997 (della provincia autonoma di Bolzano)
Ambiente (Tutela dell') - Regolamento emanato con d.P.R. 8 settembre
1997, n. 357, contenente disposizioni di principio e di dettaglio
per l'attuazione della direttiva CEE 92/43 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonche' della
flora e della fauna selvatiche - Impugnazione di tale
provvedimento, in via principale, nel suo intero testo, in quanto
dichiarato, in piu' d'uno dei suoi articoli (1, comma 4, 3, comma
1, 5, comma 2 ed altri) applicabile anche nella provincia autonoma
di Bolzano, per violazione dei principi, posti dagli artt. 6 e 7,
delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 19
novembre 1987 n. 526, e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (da
correlarsi anche all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400)
secondo i quali nelle materie di esclusiva competenza delle
province autonome (come quelle, su cui il decreto in questione
impinge, attinenti, nei suoi vari aspetti, alla tutela
dell'ambiente, ad esse attribuite dall'art. 8, comma 1, nn. 1),
5), 6), 15), 16) e 21), e dall'art. 16 dello statuto speciale) lo
Stato puo', per l'attuazione delle direttive comunitarie,
intervenire con leggi e talvolta anche con atti di indirizzo e
coordinamento (quale, pero', il contestato provvedimento, anche
per la mancata consultazione della ricorrente richiesta dall'art.
3, comma 3, delle Norme di attuazione emanate con d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, certo non e') ma non con regolamenti - Dovendo al
riguardo considerarsi anche le numerose leggi della provincia di
Bolzano in materia (n. 16 del 25 luglio 1970, sulla tutela del
paesaggio; n. 14 dei 17 luglio 1987, sulla protezione della
selvaggina e l'esercizio della caccia; n. 19 del 3 novembre 1993,
sul Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio,
ecc.) da considerarsi tutte anticipazioni della richiamata
direttiva comunitaria, e di fronte alle quali non potrebbe certo
parlarsi di una inerzia della provincia nell'esercizio della sua
competenza riguardo all'attuazione di quella, inerzia che, d'altra
parte, ove si fosse verificata, non sarebbe valsa comunque a
giustificare la emanazione del regolamento governativo che in quel
caso, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 526 del 1987, avrebbe dovuto essere preceduto dalla
richiesta del parere della provincia e dalla prescrizione di un
"congruo termine per provvedere", nel caso sicuramente omesse.
Ambiente (Tutela dell') - Regolamento recante attuazione della
direttiva CEE 92/43, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche - Impugnazione, in subordine al mancato accoglimento
dell'altra suesposta questione, delle disposizioni (in quanto
tutte applicabili anche nella provincia di Bolzano) degli artt. 3,
4, 5, 6, 7, 11 e 12, con le quali si attribuiscono al Ministero
dell'ambiente rilevanti competenze riguardo alla designazione di
vari tipi di habitat, da individuarsi dalle regioni e dalla
province autonome, quali "Zone speciali di conservazione"; alla
emanazione di direttive per la gestione delle aree di collegamento
ecologico funzionale; alla valutazione di impatto ambientale
(anche per le zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge quadro
sulla caccia n. 157 del 1992) di piani territoriali, urbanistici e
di settore proposti; alla definizione di linee guida per il
monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli
habitat naturali di interesse comunitario; alla reintroduzione di
specie animali e vegetali di cui all'allegato D) della direttiva
comunitaria e all'introduzione di specie non locali; all'esercizio
da parte del Corpo forestale dello Stato di azioni di sorveglianza
connesse all'applicazione del regolamento ed altre competenze
tutte rientranti tra le funzioni specificatamente attribuite dalle
richiamate norme dello statuto speciale, alla provincia di Bolzano
e ad esse definitivamente trasferite dalle Norme di attuazione
statutaria (in particolare da quelle del d.P.R. 22 marzo 1974, n.
279, e del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) - Riferimenti alle
sentenze nn. 126, 250, 272 e 381 del 1996.
(D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intero testo e segnatamente artt.
3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12).
(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1), n. 5), n. 6), n.
15), n. 16), n. 21), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, artt. 1, 2 e 3; d.P.R. 19 novembre 1987, n.
526, artt. 6, 7 e 8; legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9; legge 23
agosto 1988, n. 400, art. 17).
(098C0004)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 21-1-1998)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.