N. 63 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 30 dicembre 1997

N. 63 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 30 dicembre 1997 (della provincia autonoma di Bolzano) Ambiente (Tutela dell') - Regolamento emanato con d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, contenente disposizioni di principio e di dettaglio per l'attuazione della direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche - Impugnazione di tale provvedimento, in via principale, nel suo intero testo, in quanto dichiarato, in piu' d'uno dei suoi articoli (1, comma 4, 3, comma 1, 5, comma 2 ed altri) applicabile anche nella provincia autonoma di Bolzano, per violazione dei principi, posti dagli artt. 6 e 7, delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526, e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (da correlarsi anche all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400) secondo i quali nelle materie di esclusiva competenza delle province autonome (come quelle, su cui il decreto in questione impinge, attinenti, nei suoi vari aspetti, alla tutela dell'ambiente, ad esse attribuite dall'art. 8, comma 1, nn. 1), 5), 6), 15), 16) e 21), e dall'art. 16 dello statuto speciale) lo Stato puo', per l'attuazione delle direttive comunitarie, intervenire con leggi e talvolta anche con atti di indirizzo e coordinamento (quale, pero', il contestato provvedimento, anche per la mancata consultazione della ricorrente richiesta dall'art. 3, comma 3, delle Norme di attuazione emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, certo non e') ma non con regolamenti - Dovendo al riguardo considerarsi anche le numerose leggi della provincia di Bolzano in materia (n. 16 del 25 luglio 1970, sulla tutela del paesaggio; n. 14 dei 17 luglio 1987, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia; n. 19 del 3 novembre 1993, sul Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio, ecc.) da considerarsi tutte anticipazioni della richiamata direttiva comunitaria, e di fronte alle quali non potrebbe certo parlarsi di una inerzia della provincia nell'esercizio della sua competenza riguardo all'attuazione di quella, inerzia che, d'altra parte, ove si fosse verificata, non sarebbe valsa comunque a giustificare la emanazione del regolamento governativo che in quel caso, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987, avrebbe dovuto essere preceduto dalla richiesta del parere della provincia e dalla prescrizione di un "congruo termine per provvedere", nel caso sicuramente omesse. Ambiente (Tutela dell') - Regolamento recante attuazione della direttiva CEE 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche - Impugnazione, in subordine al mancato accoglimento dell'altra suesposta questione, delle disposizioni (in quanto tutte applicabili anche nella provincia di Bolzano) degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12, con le quali si attribuiscono al Ministero dell'ambiente rilevanti competenze riguardo alla designazione di vari tipi di habitat, da individuarsi dalle regioni e dalla province autonome, quali "Zone speciali di conservazione"; alla emanazione di direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale; alla valutazione di impatto ambientale (anche per le zone di cui all'art. 1, comma 5, della legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992) di piani territoriali, urbanistici e di settore proposti; alla definizione di linee guida per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario; alla reintroduzione di specie animali e vegetali di cui all'allegato D) della direttiva comunitaria e all'introduzione di specie non locali; all'esercizio da parte del Corpo forestale dello Stato di azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del regolamento ed altre competenze tutte rientranti tra le funzioni specificatamente attribuite dalle richiamate norme dello statuto speciale, alla provincia di Bolzano e ad esse definitivamente trasferite dalle Norme di attuazione statutaria (in particolare da quelle del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) - Riferimenti alle sentenze nn. 126, 250, 272 e 381 del 1996. (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intero testo e segnatamente artt. 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1), n. 5), n. 6), n. 15), n. 16), n. 21), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1, 2 e 3; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 6, 7 e 8; legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17). (098C0004) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 21-1-1998)

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