N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 gennaio 1998

N. 3 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 9 gennaio 1998 (della regione Umbria) Caccia - Attuazione della direttiva 409/1979 CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - D.P.C.M. 27 settembre 1997 - Modalita' di esercizio delle deroghe alle limitazioni e ai divieti stabiliti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della direttiva, previste dall'art. 9, lett. c), della stessa, per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantita' - Prevista adozione di tali deroghe da parte delle regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, con indicazione, nei relativi provvedimenti, delle giustificazioni delle deroghe, tenuto conto dell'entita' della popolazione della singola specie, e di precisate valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria; dell'esame delle diverse soluzioni alternative praticabili per soddisfare gli interessi tutelati; dei mezzi, impianti e metodi di cattura o di abbattimento, dei tempi e luoghi di esercizio della deroga e del termine finale della sua operativita' ecc. - Estensione di detta disciplina anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo di cui all'art. 4, comma 4, legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Individuazione dell'autorita' abilitata a dichiarare che le prescritte condizioni sono realizzate, nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Lamentata violazione dei limiti stabiliti dall'art. 17, comma 1, lett. b), e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riguardo all'emanazione di un regolamento (quale il decreto in questione - non certo configurabile, in difetto dei presupposti e requisiti richiesti - come atto di indirizzo e coordinamento, certo e') da parte delle autorita' governative - Rilevata mancanza delle condizioni prescritte, dall'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e in particolare dagli artt. 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, perche' nelle materie di competenza delle regioni (quale senza dubbio, in base agli artt. 117, comma primo, e 118, comma primo, della Costituzione, all'art. 99 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e agli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e 1 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, e' la caccia) possa ritenersi consentito allo Stato di provvedere all'attuazione di direttive comunitarie mediante regolamenti - Denunciata inosservanza da parte dello Stato, inoltre, della disposizione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (chiaro riflesso del principio di leale cooperazione sancito dall'art. 5 della Costituzione), secondo il quale in ordine agli schemi di disegni di legge, decreti legislativi e regolamenti in materie rientranti nelle competenze delle regioni, e' d'obbligo interpellare preventivamente la Conferenza permanente Stato-regioni - Ribadita esclusione, infine, della possibilita' che il provvedimento impugnato trovi fondamento nella legislazione statale e in particolare nell'art. 118, comma 3, della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 - che concernendo i poteri dello Stato riguardo alla determinazione e alle variazioni, in generale, degli elenchi degli uccelli cacciabili, non e' riferibile alla diversa materia delle deroghe, a seconda delle diverse e particolari situazioni, previste dalla direttiva comunitaria - o trovare giustificazione, in mancanza della necessaria individuazione e definizione da parte del legislatore statale, in un interesse nazionale, e tanto meno in una inerzia della regione Umbria riguardo alla adozione delle deroghe di sua competenza, avendo le regione approvato in materia una delibera legislativa, ancorche oggetto di un ricorso della Presidenza del Consiglio - inerzia che comunque non si sarebbe potuto porre a base dell'esercizio di un potere sostitutivo statale senza la diffida alla regione e il previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali richieste dall'art. 6, ultimo comma, del citato decreto Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 nel caso sicuramente omessi - o in una situazione di emergenza, senz'altro da escludersi anche per il carattere in gran parte autoapplicativo della direttiva comunitaria - Richiami, oltre che alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 7 marzo 1996, a numerose pronunce della Corte costituzionale, e in particolare alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997). (Cost., artt. 5, 117, primo comma, e 118, primo comma; d.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, artt. 6 e 99; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1 e 4; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 1; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1, lett. b), e 3; legge 9 marzo 1989, n. 86, artt. 4 e 9; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 3). (098C0021) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 4-2-1998)

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