N. 3
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
9 gennaio 1998
N. 3
Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il
9 gennaio 1998 (della regione Umbria)
Caccia - Attuazione della direttiva 409/1979 CEE del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici - D.P.C.M. 27
settembre 1997 - Modalita' di esercizio delle deroghe alle
limitazioni e ai divieti stabiliti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della
direttiva, previste dall'art. 9, lett. c), della stessa, per
consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo
selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di
determinati uccelli in piccole quantita' - Prevista adozione di
tali deroghe da parte delle regioni, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente e per le politiche agricole, con indicazione, nei
relativi provvedimenti, delle giustificazioni delle deroghe,
tenuto conto dell'entita' della popolazione della singola specie,
e di precisate valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche
acquisite in sede istruttoria; dell'esame delle diverse soluzioni
alternative praticabili per soddisfare gli interessi tutelati; dei
mezzi, impianti e metodi di cattura o di abbattimento, dei tempi e
luoghi di esercizio della deroga e del termine finale della sua
operativita' ecc. - Estensione di detta disciplina anche alla
cattura per la cessione a fini di richiamo di cui all'art. 4,
comma 4, legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Individuazione
dell'autorita' abilitata a dichiarare che le prescritte condizioni
sono realizzate, nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica -
Lamentata violazione dei limiti stabiliti dall'art. 17, comma 1,
lett. b), e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riguardo
all'emanazione di un regolamento (quale il decreto in questione -
non certo configurabile, in difetto dei presupposti e requisiti
richiesti - come atto di indirizzo e coordinamento, certo e') da
parte delle autorita' governative - Rilevata mancanza delle
condizioni prescritte, dall'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, e in particolare dagli artt. 4 e 9 della legge 9 marzo 1989,
n. 86, perche' nelle materie di competenza delle regioni (quale
senza dubbio, in base agli artt. 117, comma primo, e 118, comma
primo, della Costituzione, all'art. 99 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e agli artt. 1 e 4
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e 1 del d.lgs. 4 giugno 1997, n.
143, e' la caccia) possa ritenersi consentito allo Stato di
provvedere all'attuazione di direttive comunitarie mediante
regolamenti - Denunciata inosservanza da parte dello Stato,
inoltre, della disposizione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 28
agosto 1997, n. 281 (chiaro riflesso del principio di leale
cooperazione sancito dall'art. 5 della Costituzione), secondo il
quale in ordine agli schemi di disegni di legge, decreti
legislativi e regolamenti in materie rientranti nelle competenze
delle regioni, e' d'obbligo interpellare preventivamente la
Conferenza permanente Stato-regioni - Ribadita esclusione, infine,
della possibilita' che il provvedimento impugnato trovi fondamento
nella legislazione statale e in particolare nell'art. 118, comma
3, della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 - che
concernendo i poteri dello Stato riguardo alla determinazione e
alle variazioni, in generale, degli elenchi degli uccelli
cacciabili, non e' riferibile alla diversa materia delle deroghe,
a seconda delle diverse e particolari situazioni, previste dalla
direttiva comunitaria - o trovare giustificazione, in mancanza
della necessaria individuazione e definizione da parte del
legislatore statale, in un interesse nazionale, e tanto meno in
una inerzia della regione Umbria riguardo alla adozione delle
deroghe di sua competenza, avendo le regione approvato in materia
una delibera legislativa, ancorche oggetto di un ricorso della
Presidenza del Consiglio - inerzia che comunque non si sarebbe
potuto porre a base dell'esercizio di un potere sostitutivo
statale senza la diffida alla regione e il previo parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali richieste
dall'art. 6, ultimo comma, del citato decreto Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977 nel caso sicuramente omessi - o in una
situazione di emergenza, senz'altro da escludersi anche per il
carattere in gran parte autoapplicativo della direttiva
comunitaria - Richiami, oltre che alla sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea 7 marzo 1996, a numerose pronunce
della Corte costituzionale, e in particolare alle sentenze nn. 126
e 272 del 1996.
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre
1997).
(Cost., artt. 5, 117, primo comma, e 118, primo comma; d.P.R. 24
luglio 1997, n. 616, artt. 6 e 99; legge 15 marzo 1997, n. 59,
artt. 1 e 4; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 1; legge 23
agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1, lett. b), e 3; legge 9
marzo 1989, n. 86, artt. 4 e 9; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281,
art. 2, comma 3).
(098C0021)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 4-2-1998)
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