N. 362 SENTENZA 28 ottobre - 6 novembre 1998

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Turismo - Regione Lombardia - Agenzie di viaggio e turismo - Attivita' delle filiali delle agenzie di viaggio - Sottoposizione ad autorizzazione regionale - Domanda per l'autorizzazione - Requisito della specificazione della qualita' di agenzia principale ovvero di filiale - Annotazione nella autorizzazione del carattere di agenzia principale ovvero di filiale - Esercizio delle attivita' in sedi diverse - Sottoposizione ad autorizzazioni distinte con l'indicazione della sede e della filiale - Autorizzazione soggetta al pagamento della tassa di concessione regionale - Prestazione della cauzione anche a cura della filiale - Direttore tecnico di una filiale di una agenzia di viaggio e turismo - Obbligo di prestazione della propria attivita' con carattere di esclusivita' - Violazione del principio di liberta' di impresa - Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale - Non fondatezza. (Legge regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, artt. 3, comma 3, secondo periodo, 4, comma 1, 5, comma 1, lettera f), 7, commi 2 e 6, 11, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 4, 4, commi 6 e 20). (Cost., artt. 3, 41, 97 e 117). (098C1269) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 11-11-1998)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.