Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Turismo - Regione Lombardia - Agenzie di viaggio e turismo -
Attivita' delle filiali delle agenzie di viaggio - Sottoposizione ad
autorizzazione regionale - Domanda per l'autorizzazione - Requisito
della specificazione della qualita' di agenzia principale ovvero di
filiale - Annotazione nella autorizzazione del carattere di agenzia
principale ovvero di filiale - Esercizio delle attivita' in sedi
diverse - Sottoposizione ad autorizzazioni distinte con l'indicazione
della sede e della filiale - Autorizzazione soggetta al pagamento
della tassa di concessione regionale - Prestazione della cauzione
anche a cura della filiale - Direttore tecnico di una filiale di una
agenzia di viaggio e turismo - Obbligo di prestazione della propria
attivita' con carattere di esclusivita' - Violazione del principio di
liberta' di impresa - Irragionevolezza - Illegittimita'
costituzionale - Non fondatezza.
(Legge regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, artt. 3, comma 3,
secondo periodo, 4, comma 1, 5, comma 1, lettera f), 7, commi 2 e 6,
11, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 4, 4, commi 6 e 20).
(Cost., artt. 3, 41, 97 e 117).
(098C1269)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 11-11-1998)
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