N. 364 ORDINANZA 28 ottobre - 6 novembre 1998

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Giudizio di opposizione - Mancata previsione che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applichi anche al termine di dieci giorni di cui all'art. 8, terzo comma della legge 20 novembre 1982, n. 890 (notifiche di atti) - Riferimento alla sentenza della Corte n. 346 del 1998 dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, legge 20 novembre 1982, n. 890 - Esigenza di una nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo. (Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1). (098C1271) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 11-11-1998)

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