N. 82 ORDINANZA 11 - 18 marzo 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Utilizzabilita' ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dal coimputato contumace, assente o che rifiuti di sottoporsi all'esame - Subordinazione al consenso degli altri imputati - Disciplina transitoria delle regole di acquisizione e valutazione della prova - Analoga questione gia' dichiarata inammissibile dalla Corte in quanto l'art. 514 c.p.p. non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese - Riferimento alla sentenza della Corte n. 361/1998 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione a seguito della citata sentenza - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (C.P.P., artt. 514, 513, comma 1, 490 e 503, comma 1; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 2). (Cost., artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112). (099C0279) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 24-3-1999)

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