N. 111 SENTENZA 24 marzo - 2 aprile 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Finanza pubblica - Regione Sicilia - Entrate finanziarie - Partecipazione alla iniziativa legislativa del Governo - Esclusione - Istruzione elementare - Attribuzioni statali in materia di pubblica istruzione devolute alla regione - Mancata esclusione della regione dall'applicazione delle nuove norme - Riserva all'erario di entrate per la copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico - IRAP - Addizionale Irpef - Limitazioni all'attuazione dei decreti in materia - Riferimento alla sentenza della Corte n. 92/1999 - Insussistenza di lesioni dell'autonomia regionale - Inammissibilita' - Non fondatezza - Riserva, da parte della Corte, circa la decisione sulle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, comma 85, 2, comma 154, 3, commi 158, e 216; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 85, art. 3, comma 158; legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 2, comma 154, e 3, comma 216). (Statuto speciale regione siciliana, artt. 14, lettera r), 17, lettera d), 20, 21 terzo comma, 36; d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2). (099C0350) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 14-4-1999)

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