N. 304 ORDINANZA 7 - 14 luglio 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza sociale - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti nonche' inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato - Ius superveniens - Restituzione degli atti al giudice a quo. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183). (Cost., art. 24). (099C0762) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 21-7-1999)

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