N. 353 ORDINANZA 14 - 22 luglio 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Azione civile esercitata nel processo penale - Decisioni - Pronuncia del giudice sulla domanda civile, quale che sia la prova su cui la responsabilita' penale dell'imputato e' fondata ovvero anche quando la prova sia costituita unicamente dalle dichiarazioni della persona offesa - Asserita violazione del principio di parita' delle parti nel processo, dato il prevalente valore probatorio attribuito alle dichiarazioni della parte civile, con conseguente lesione del diritto di difesa del convenuto/impugato - Difetto di motivazione sulla rilevanza e ambiguita' del petitum - Manifesta inammissibilita' della questione. (C.P.P., art. 538). (Cost., artt. 3 e 24). Processo penale - Giudicato penale - Efficacia nei giudizi civili, anche nel caso in cui la sentenza di condanna si fondi eclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile costituita - Questione proposta in via subordinata, nella motivazione (e non nel dispositivo) dell'ordinanza del giudice rimettente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. (C.P.P., art. 651). (Cost., artt. 3 e 24). (099C0834) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 28-7-1999)

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