N. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 marzo 1999

N. 14 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 marzo 1999 (della regione siciliana) Finanza pubblica allargata - Regolamento recante norme per la modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Previsione del versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato degli importi derivanti dalla riduzione dei compensi attribuiti dalle pubbliche amministrazione (ivi compresi quelli effettuati dagli enti e aziende del servizio sanitario e dagli enti locali) a dipendenti pubblici componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali - Applicabilita' anche alle regioni a statuto speciale - Violazione della potesta' legislativa della regione siciliana in materia di autorganizzazioni, di autonomia finanziaria e di ordinamento degli enti. (D.P.C.M. 16 ottobre 1978, n. 486, art. 2, comma 2). (Cost., artt. 116 e 119, statuto regione siciliana, art. 36). Ricorso della regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore On. Angelo Capodicasa, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Lo Bue e dall'avv. Giovanni Corica ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di Roma della regione siciliana con sede in via Marghera, 36, autorizzato a ricorrere con deliberazione della Giunta di governo regionale n. 37 del 1 marzo 1999; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, n. 486, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme per le modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10, serie generale, del 14 gennaio 1999. P r e m e s s e Con il D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, viene adottato il regolamento - che disciplina le modalita' di versamento all'erario degli importi corrispondenti alla riduzione di compensi di cui all'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale disposizione prevede, invero, che "I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (60), spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge". Ma il D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, nel disciplinare le suddette modalita' di versamento all'erario, all'art. 2, comma 2, dispone, che "I versamenti degli importi derivanti dalla riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima con l'indicazione, nella causale di versamento, degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397)". Tale disposizione e' palesemente incostituzionale in quanto lesiva delle prerogative ed attribuzioni spettanti alla regione siciliana in materia finanziaria per i seguenti motivi; D i r i t t o Violazione dell'art. 36 dello statuto siciliano e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonche' degli artt. 116 e 119 della Costituzione. In proposito si osserva preliminarmente che il comma 126 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, piu' sopra riportato appare finalizzato non gia' ad una riduzione delle spese gravanti sugli enti obbligati alla corresponsione di detti compensi, bensi' ad un aumento delle entrate erariali. Tale considerazione comporta la certa qualificazione della disposizione come norma finanziaria (ed in particolare tributaria), destinata pertanto, in quanto tale, anche ai sensi del disposto dell'art. 6 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, a trovare applicazione nel territorio della regione. Conseguentemente il piu' volte richiamato comma 126 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 non sarebbe di per se' immediatamente lesivo delle prerogative statutarie spettanti alla regione siciliana in materia finanziaria, dal momento che l'ivi previsto versamento all'erario delle quote dei compensi in questione da riscuotere nell'ambito regionale ben si sarebbe potuto ritenere attribuito alla regione in virtu' del vigente sistema di ripartizione delle entrate tra Stato e regione siciliana. Ma il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, n. 486, nel disciplinare le modalita' di versamento all'erario degli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi di cui sopra, ha disposto al comma 2 dell'art. 2 che i suddetti versamenti debbano essere effettuati "alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397", con cio' lasciando intendere in modo evidente che tale previsione riguarda esclusivamente il bilancio dello Stato e che si intende riservare, pertanto, all'erario statale il gettito in questione. La disposizione in parola, conseguentemente, appare lesiva delle attribuzioni e delle spettanze della regione siciliana in materia finanziaria in quanto comporta una compressione delle entrate tributarie della regione in violazione dell'art. 36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Come e' noto, infatti, dalle previsioni contenute nell'art. 36 dello statuto siciliano e dalle relative sopracitate norme di attuazione in materia finanziaria emerge il generale principio in base al quale, oltre alle entrate direttamente deliberate dalla regione siciliana, spettano alla stessa "tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate", ad eccezione di alcune entrate tassativamente previste che restano di competenza statale. Ora, la disposizione impugnata, nel prevedere una riduzione dell'ammontare dei compensi corrisposti agli originari destinatari, e cioe' ai soggetti che hanno reso le prestazioni di che trattasi, comporta come conseguenza il venir meno del corrispondente gettito tributario spettante alla regione in qualita' di titolare del tributo gravante sui relativi redditi. Ed infatti i compensi in questione (qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, secondo comma, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, ovvero come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, qualora svolti in relazione alla qualita' di prestatore di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47 dello stesso d.P.R. n. 917) avrebbero contribuito, nel loro importo complessivo (ivi compreso, dunque, l'importo corrispondente alla riduzione prevista), a formare la base imponibile sulla quale determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il cui gettito, ai sensi dell'art. 36 dello statuto e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, qualora riscosso in Sicilia, sarebbe risultato di spettanza della regione. Non v'e' dubbio, pertanto, che la riduzione dei compensi in parola comporti un minore gettito per l'erario regionale. Le superiori considerazioni inducono a ritenere che non sia possibile considerare integralmente riservabile all'erario statale l'intero importo di che trattasi, dovendosi intendere quantomeno una parte dello stesso come sostitutivo del mancato gettito all'erario regionale conseguente alla disposizione impugnata. L'avvenuta riduzione della base imponibile, infatti, accompagnata dalla previsione di versamento all'erario statale degli importi corrispondenti ai compensi ridotti ai sensi del riportato art. 1, comma 126 della legge n. 662/1996, configura un'entrata parzialmente sostitutiva di un'altra che, in quanto riscossa nel territorio della regione, e' di assoluta spettanza regionale. Alla stregua delle considerazioni svolte la disposizione contenuta nel comma 2, dell'art. 2 del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, appare palesemente lesiva della speciale autonomia finanziaria garantita alla regione siciliana dal proprio Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, anche con riguardo ai principi desumibili dagli artt. 116 e 119 della Costituzione in ordine al riparto delle competenze tra Stato e regioni ad autonomia differenziata e quanto ai rapporti tra potere centrale e poteri locali. In proposito va considerato che la specificita' dell'autonomia costituzionale riconosciuta e garantita alla regione siciliana si riflette anche sul piano finanziario, vietando in concreto discriminazioni atte ad incidere negativamente sulle relative spettanze o reformatio in peius di attribuzioni e situazioni consolidate. P. Q. M. Si chiede a codesta ecc.ma Corte costituzionale: preliminarmente, di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato; di accogliere, quindi, il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, in quanto lesivo delle attribuzioni della regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa quali risultano dall'art. 36 dello statuto e dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria e posto in essere in violazione degli articoli 116 e 119 della Costituzione. Con riserva di ulteriori deduzioni. Si depositano col presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 1 marzo 1999); 2) copia del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 169, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10, serie generale, del 14 gennaio 1999. Palermo-Roma, addi' 10 marzo 1999. Avv. Giovanni Corica - avv. Giovanni Lo Bue 99C0299 GAZZETTA UFFICIALE N. 032 SERIE SPECIALE - 1a DEL 11 08 1999 XXXXX (099C0299) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 11-8-1999)

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