Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Regione Marche - Turismo e agricoltura - Attivita' agrituristica -
Disciplina regionale in materia - Ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale - Assunto contrasto
con i principi' della legge-quadro statale (legge 5 dicembre 1985, n.
730) in tema di requisiti per l'esercizio di agriturismo, in
particolare con il requisito della connessione e complementarita'
dell'attivita' agrituristica rispetto a quella agricola, nonche' con
i limiti ricettivi ritenuti derogati in favore di aziende condotte in
forma cooperativa e societaria, in violazione della liberta' di
concorrenza - Indeterminatezza della questione per carenza
argomentativa e omessa indicazione delle norme costituzionali (e
ordinarie) presuntivamente violate - Inammissibilita' della
questione.
(Legge regione Marche riapprovata il 28 ottobre 1997, artt. 2, comma
2, lettera b), 3, comma 4, 5, commi 1, lettere a) e c), 2 e 3).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Atto
introduttivo (statale o regionale) - Requisiti minimi -
Identificazione della questione nei suoi termini normativi e
sufficiente, seppur sintetica, argomentazione di merito - Necessita'.
(Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt., 34 e 23).
(0C991044)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 13-10-1999)
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