Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Rilevanza della questione di legittimita' sollevata - Sufficienza
della relativa motivazione - Rigetto dell'eccezione di
inammissibilita', prospettata in base al ritenuto difetto di
motivazione della questione. Previdenza e assistenza - Navigazione
aerea - Fondo di previdenza per il personale di volo - Riduzione del
trattamento pensionistico spettante ai piloti collaudatori -
Denunciata irragionevole equiparazione, a fini previdenziali, dei
collaudatori ai piloti di linea, nonostante la differenza di
attivita', di rischio e di contribuzione delle due categorie di
lavoratori - Non irragionevole esercizio della discrezionalita' da
parte del legislatore, nella omologazione del trattamento
pensionistico nel caso di specie - Non fondatezza della questione.
(Legge 13 luglio 1965, n. 859, art. 24, commi 5, 6 e 9, come
sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n.
480).
(Cost., art. 3).
(099C1094)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 3-11-1999)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.