Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo civile - Provvedimenti riguardanti i magistrati, emessi dal
Consiglio superiore della magistratura (sezione disciplinare) -
Giudizio d'impugnazione - Udienza di discussione dinanzi alle sezioni
unite della Corte di cassazione - Potere del procuratore generale,
titolare anche dell'azione disciplinare, di esporre oralmente le sue
conclusioni motivate dopo che gli avvocati delle parti private hanno
svolto le loro difese - Ritenuta privilegiata posizione processuale
del pubblico ministero con conseguente limitazione del diritto di
difesa delle altre parti, non poste in condizione di replicare -
Idoneita' della procedura ad assicurare il principio del
contraddittorio - Non fondatezza della questione.
(Cod. proc. civ., art. 379, terzo comma).
(Cost., art. 24).
(099C1095)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 3-11-1999)
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