Ordinanza 22-24 maggio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30
aprile 1995 - Omessa previsione dell'applicabilita' della norma (art.
315 cod. proc. civ.) che consente la discussione orale e l'immediata
decisione con motivazione contestuale - Lamentata non giustificata
disparita' di trattamento tra cause analoghe, con effetto
disincentivante le finalita' deflattive del processo - Intervenuta
abrogazione della disposizione richiamata, di cui viene denunciata
l'impossibile applicazione alle cause pendenti - Necessita' di una
nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione
degli atti al giudice rimettente.
- Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90.
- Costituzione, art. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo
comma.
Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30
aprile 1995 - Omessa previsione dell'applicabilita' della norma
(art. 315 cod. proc. civ.) che consente la discussione orale e
l'immediata decisione con motivazione contestuale - Lamentata
ingiustificata disparita' di trattamento - Intervenuta abrogazione
della norma richiamata - Difetto di motivazione in ordine alla
perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'
- Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90.
- Costituzione, art. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo
comma.
(000C0498)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 31-5-2000)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.