N. 546 ORDINANZA 27 novembre - 4 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Sospensione dell'esecutivita' del titolo - Mancata previsione della perdita di efficacia, sin dall'inizio, degli atti del procedimento esecutivo nel frattempo instaurato - Lamentata disparita' di trattamento tra debitori esecutati o non esecutati al momento del provvedimento sospensivo, nonche' violazione della tutela difensiva del debitore esecutato - Questione gia' decisa con pronuncia di rigetto - Mancanza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza delle questioni. - Cod. proc. civ., artt. 373, 649, 630 e 623. - Costituzione, artt. 3 e 24. (000C1384) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 13-12-2000)

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