N. 129 ORDINANZA 11 - 22 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Medici universitari (professori e ricercatori) - Opzione per l'esercizio di attivita' assistenziale intramuraria ovvero per l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine per l'esercizio ed effetti dell'opzione - Carenza di strutture idonee per l'esercizio dell'attivita' intramuraria, e scelta di quest'ultima quale requisito per l'attribuzione di incarichi di direzione - Asserita violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza, di buon andamento dell'amministrazione e di autonomia universitaria, nonche' dei principi e criteri direttivi della legge delega - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Necessita' di riesame dei termini della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, commi 7 e 8, e commi da 1 a 6 e da 8 a 11; e art. 3. - Costituzione, artt. 33, 3, 97 e 76. (002C0331) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-2002)

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