Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanita' pubblica - Medici universitari (professori e ricercatori) -
Opzione per l'esercizio di attivita' assistenziale intramuraria
ovvero per l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine
per l'esercizio ed effetti dell'opzione - Carenza di strutture
idonee per l'esercizio dell'attivita' intramuraria, e scelta di
quest'ultima quale requisito per l'attribuzione di incarichi di
direzione - Asserita violazione dei principi di coerenza e
ragionevolezza, di buon andamento dell'amministrazione e di
autonomia universitaria, nonche' dei principi e criteri direttivi
della legge delega - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di
riferimento - Necessita' di riesame dei termini della questione -
Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, commi 7 e 8, e commi da 1 a
6 e da 8 a 11; e art. 3.
- Costituzione, artt. 33, 3, 97 e 76.
(002C0331)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-2002)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.