N. 131 ORDINANZA 11 - 22 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento - Impresa individuale - Dichiarazione di fallimento - Termine - Decorrenza dalla cessazione di fatto dell'attivita', anziche' dalla pubblicazione della cessazione dell'attivita' nel registro delle imprese - Asserita disparita' di trattamento rispetto alla impresa collettiva - Possibilita' di un'interpretazione compatibile con la Costituzione - Manifesta infondatezza della questione. - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10. - Costituzione, artt. 3 e 24. (002C0333) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-2002)

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