N. 431 ORDINANZA 21 - 29 ottobre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Formazione della prova - Contestazioni - Dichiarazioni rese da testimoni nella fase d'indagine - Limiti alla loro utilizzazione processuale - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 500, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 111, primo e quarto comma, 112 e 24, primo comma. Processo penale - Dibattimento - Formazione della prova - Contestazioni - Limiti alla utilizzabilita' delle dichiarazioni rese da testimoni nella fase preliminare - Prospettata lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, nonche' compromissione dei diritti fondamentali, del diritto di azione e difesa, del principio di legalita', del libero convincimento del giudice e della indefettibilita' della giurisdizione - Questione gia' esaminata - Mancata prospettazione di argomenti nuovi o diversi - Manifesta infondatezza. - Cod. proc. pen., art. 500, commi 2, 4 e 7. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 25, 101 e 111, secondo, terzo e sesto comma. (002C0999) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 6-11-2002)

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