N. 60 ORDINANZA 10 - 28 febbraio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Condanna penale, anche non definitiva, dei dipendenti pubblici - Sospensione cautelare dal servizio - Preclusione di qualsiasi discrezionalita' nell'adozione del provvedimento - Motivazione per relationem dell'atto di rimessione della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4. - Costituzione, artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97. Impiego pubblico - Condanna penale, anche non definitiva, dei dipendenti pubblici - Sospensione obbligatoria dal servizio - Prospettata irragionevolezza con violazione del principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge 27 marzo 2001, n. 97, artt. 4 e 10, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 27, secondo comma. (003C0176) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 5-3-2003)

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