N. 110 ORDINANZA 26 marzo - 1 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Impugnazioni - Atto di impugnazione del pubblico ministero - Esclusione della possibilita' di presentare l'atto nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo ove si trova l'ufficio del p.m., in caso di diversita' di tal luogo da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato - Prospettata disparita' di trattamento, rispetto alle parti private e ai difensori, incidente anche sul potere di impugnazione del p.m., sull'efficace andamento dell'attivita' giudiziaria e sul generale principio di parita' tra accusa e difesa nel processo penale - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 582, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 111, secondo comma, e 112. (003C0352) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 9-4-2003)

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