N. 22
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
7 marzo 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 marzo 2003 (della Regione Umbria)
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003
- Acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni
pubbliche - Obbligo, a pena di nullita' del contratto, di espletare
procedure aperte o ristrette per l'aggiudicazione delle pubbliche
forniture e degli appalti pubblici di servizi di valore superiore a
50.000 euro, limitazione ad ipotesi eccezionali del ricorso alla
trattativa privata, previsione di responsabilita' amministrative
per la violazione dei suddetti obblighi - Qualificazione di tali
disposizioni come "norme di principio e di coordinamento" per le
Regioni - Riferibilita' a queste ultime dell'ulteriore obbligo di
utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip s.p.a. -
Denunciata invasione della potesta' legislativa regionale residuale
- Esorbitanza dalle competenze statali in materia di fissazione dei
livelli essenziali delle prestazioni e di tutela della concorrenza
- Preteso esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento non
spettanti allo Stato in base al nuovo assetto costituzionale dei
rapporti con le Regioni - Violazione dell'autonomia regionale
costituzionalmente riconosciuta.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 9.
- Costituzione, artt. 114, comma secondo, e 117, commi primo, terzo e
quarto.
Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2003 - Assunzioni di
personale e dotazioni organiche delle pubbliche Amministrazioni -
Rideterminazione degli organici secondo criteri stabiliti (tra cui
l'invarianza della spesa), definizione provvisoria degli organici
in attesa della rideterminazione, blocco transitorio delle
assunzioni a tempo indeterminato, fissazione da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri (previo accordo in sede di
Conferenza unificata) di criteri e limiti per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato, obbligo di contenimento della
spesa relativa al personale - Applicabilita' di tali previsioni
alle Regioni e agli enti dipendenti da esse - Denunciata invasione
della potesta' legislativa residuale spettante alle Regioni in
materia di ordinamento ed organizzazione degli uffici e del
personale regionale - Indeterminatezza del dettato normativo.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 11 e
22.
- Costituzione, art. 117, comma 4.
Previdenza e assistenza sociale - Norme della legge finanziaria 2003
- Fondo nazionale per le politiche sociali - Prevista ripartizione
annuale con decreti ministeriali, d'intesa con la Conferenza
unificata - Destinazione vincolata di una quota percentuale a
sostegno delle famiglie di nuova costituzione - Definizione, con
successivo regolamento, delle modalita' di monitoraggio
sull'utilizzo dei fondi - Denunciata invasione della potesta'
legislativa residuale o esclusiva delle Regioni in materia di
politiche sociali.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma 4.
(003C0245)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 23-4-2003)
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