N. 716
ORDINANZA (Atto di promovimento)
28 aprile - 3 maggio 2004
Ordinanze 716 e 717 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse
il 28 aprile e il 3 maggio 2004 dal magistrato di sorveglianza di
Bari sull'istanza proposta da: Rondinone Raffaele (R.O. 716/2004);
Proscia Trentino (R.O. 717/2004).
Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione
della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio
delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto
colpevole, di una misura alternativa alla detenzione -
Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la
sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalita'
rieducativa della pena.
- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.
(004C1028)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 29-9-2004)
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