Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Istituti di credito - Amministratori - Divieto, a rilevanza penale,
di contrarre obbligazioni con la banca amministrata, diretta o
controllata - Mancata abrogazione della sanzione penale a fronte
della riforma dei reati societari - Denunciata irragionevolezza e
disparita' di trattamento rispetto agli amministratori di societa'
non creditizie - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 8.
- Costituzione, art. 3.
(004C1320)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 1-12-2004)
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