N. 149 ORDINANZA 3 - 7 aprile 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Fermo di beni mobili registrati - Mancata indicazione dell'autorita' giurisdizionale dinanzi alla quale puo' promuoversi il giudizio di opposizione, nonche' mancata previsione di un termine di efficacia entro il quale il concessionario deve intraprendere l'azione esecutiva a pena di decadenza dal diritto a procedere ad esecuzione forzata - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio della certezza del diritto, disparita' di trattamento rispetto ai debitori assoggettati alla esecuzione ordinaria, irragionevolezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni, irrilevanza nel giudizio principale - Manifesta inammissibilita'. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193. - Costituzione, artt. 3 e 24. (006C0318) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 12-4-2006)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.