Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Censura
concernente un'intera legge - Individuabilita' della questione
proposta - Ammissibilita' del ricorso.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale -
Impugnazione di una intera legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia - Successiva modificazione, di natura terminologica e
formale, di alcune delle disposizioni contenute nella legge
impugnata - Trasferimento della questione sulle nuove disposizioni.
- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7, artt. 3,
4, 5, 6, 7 e 8; legge Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005,
n. 18, artt. 66-70.
Lavoro e occupazione - Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina
legislativa degli interventi regionali per l'informazione, la
prevenzione e la tutela dei lavoratori dalle molestie morali e
psico-fisiche nell'ambiente di lavoro - Ricorso dello Stato -
Pretesa indeterminatezza dell'espressione «molestie morali e
psico-fisiche» - Prevista costituzione di organismi regionali
potenzialmente invasivi di ambiti riservati a competenze statali -
Denunciata non riconducibilita' della materia oggetto della legge
ad alcuna norma statutaria - Denunciata lesione della competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile
e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali, nonche' della competenza legislativa
concorrente in materia di tutela della salute e di tutela e
sicurezza del lavoro - Esclusione - Disciplina non esorbitante
dalle competenze ordinarie della Regione - Non fondatezza della
questione.
- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. g) ed l), e terzo, e
118, primo comma; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
cost. 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 4 e 5.
(006C0536)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 28-6-2006)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.