Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Esecuzione forzata - Procedura esecutiva nei confronti di enti ed
istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria
su base territoriale - Intervento dei creditori ai sensi
dell'art. 551 cod. proc. civ. - Esperibilita', a pena di
improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente nei processi
esecutivi per espropriazione di crediti ex art. 543 cod. proc. civ.
pendenti innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale
del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio giudiziario che
ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell'intervento -
Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza per ingiustificata
disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Denunciata
incidenza sul diritto di difesa - Interpretazione della norma
censurata nel senso della sua applicabilita' anche al creditore
interveniente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione,
della questione.
- D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30), art. 14, comma 1-bis, come
modificato dall'art. 44, comma 3, lettera b), del d.l. 30 settembre
2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326).
- Costituzione, artt. 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, e
97, comma primo.
(006C0942)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1000 del 2-11-2006)
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