N. 343 SENTENZA 23 - 27 ottobre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione forzata - Procedura esecutiva nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria su base territoriale - Intervento dei creditori ai sensi dell'art. 551 cod. proc. civ. - Esperibilita', a pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente nei processi esecutivi per espropriazione di crediti ex art. 543 cod. proc. civ. pendenti innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell'intervento - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza per ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Denunciata incidenza sul diritto di difesa - Interpretazione della norma censurata nel senso della sua applicabilita' anche al creditore interveniente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), art. 14, comma 1-bis, come modificato dall'art. 44, comma 3, lettera b), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). - Costituzione, artt. 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, e 97, comma primo. (006C0942) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1000 del 2-11-2006)

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