N. 25 SENTENZA 24 gennaio - 6 febbraio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte costituzionale - Giudizio in via incidentale - Intervento proposto oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale - Inammissibilita'. - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3, comma 2. Sanita' pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unita' Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa e sottrazione delle relative controversie alla cognizione del giudice ordinario competente per materia e per territorio - Denunciata indebita legislazione regionale in materia processuale, nonche' in materia finanziaria e non strettamente sanitaria - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, art. 11, comma 3-bis, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l). Sanita' pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unita' Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Limitazione delle fonti finanziarie della Regione a favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, con esclusione della legittimazione processuale e sostanziale della Regione stessa per l'eventuale residuo passivo delle gestioni liquidatorie - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilita'. - Legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 43, comma 3, come modificato dall'art. 32, comma 2, della legge della Regione Puglia 7 gennaio 2004, n. 1; legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1, art. 6, comma 2-bis, introdotto dall'art. 31 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1. - Costituzione, artt. 3, 24, 113 e 117, commi secondo e terzo. Sanita' pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unita' Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, art. 11, comma 3-bis, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l). Sanita' pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unita' Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Dichiarazione di illegittimita' costituzionale - Illegittimita' consequenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, di tutte le norme regionali che presuppongono l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa delle USL in gestione liquidatoria. - Legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, art. 11, commi 3-ter e 3-quater, introdotti dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1; legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, art. 11, commi 3-ter, 1 e 3-ter, 2, introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14; legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, comma 3, lettere a) e b), nonche' lettere c) e d), come modificate dall'art. 32, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, e lettera e-bis), introdotta dall'art. 32, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. Sanita' pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unita' Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Dichiarazione di illegittimita' costituzionale - Illegittimita' consequenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, della norma di esclusione della legittimazione processuale e sostanziale della Regione per l'eventuale residuo passivo delle gestioni liquidatorie. - Legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1, art. 6, comma 2-bis, introdotto dalla legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (007C0123) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 7-2-2007)

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